Circolare 31/2020 – Novità in tema di fatturazione elettronica dal 1.1.2021
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1 PREMESSA
Con provvedimento n. 99922 del 28.2.2020, successivamente modificato dal provvedimento n. 166579 del 20.4.2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche per la predisposizione delle fatture elettroniche che sono applicabili in via facoltativa dal 1.10.2020 e in via obbligatoria dal 1.1.2021.
Il Sistema di Interscambio è quindi tenuto ad accettare i documenti elettronici predisposti con le precedenti specifiche fino al 31.12.2020, mentre dal 1.1.2021 saranno obbligatorie le nuove regole.
Nella presente circolare sono sintetizzate le novità introdotte che riguardano sostanzialmente l’introduzione di nuovi e più dettagliati codici “tipo documento” e “natura” da inserire nelle fatture elettroniche e nell’esterometro.
Si fa presente che le singole software house metteranno a disposizione i relativi aggiornamenti dei programmi ma, ovviamente, sarà necessario un corretto utilizzo dei nuovi codici.
Eventuali errori nella “codifica” di un’operazione possono infatti dare luogo all’applicazione della sanzione prevista per gli “errori formali” ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del D.lgs 471/1997, compresa tra euro 250 ed euro 2.000, con possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Particolare attenzione dovrà essere prestata al periodo transitorio (dal 1.10.2020 al 31.12.2020) nel quale è consentito l’utilizzo dei “vecchi” codici. Poiché dal 1.1.2021 questi ultimi non saranno più accettati e poiché il termine per la trasmissione dell’esterometro relativo al quarto trimestre 2020 è il 31.1.2021, è probabile che qualora nel file dell’esterometro confluiscano operazioni codificate con i “vecchi” codici, l’eventuale trasmissione successiva al 31.12.2020 possa dare luogo allo scarto del file.
Tale problematica può essere evitata in due modi:
- trasmettere il file dell’esterometro relativo al quarto trimestre 2020 entro il 31.12.2020 e, qualora emergessero ulteriori operazioni da trasmettere, codificarle con i nuovi codici e procedere ad una ulteriore trasmissione entro il 31.1.2021 (che va ad aggiungersi all’esterometro già presentato);
- ricodificare con i “nuovi” codici le operazioni da includere nell’esterometro relativo al quarto trimestre 2020 e trasmetterlo nel mese di gennaio 2021 (si consiglia di verificare con le proprie software house l’eventuale aggiornamento automatico della codifica al momento dell’installazione degli aggiornamenti).
2 NUOVI CODICI “TIPO DOCUMENTO”
Una prima novità riguarda i codici da inserire nel campo “Tipo Documento”, sia ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche tramite SDI (flusso FE o FES – fatture elettroniche semplificate), sia ai fini della trasmissione dell’esterometro (flusso Esterometro).
In particolare, sono stati inseriti codici differenziati per diverse tipologie di operazioni, al fine di agevolare la compilazione da parte dell’Agenzia delle entrate delle bozze dei Registri IVA ai fini della predisposizione della Dichiarazione IVA c.d. precompilata.
Infatti, a partire dalle operazioni IVA 2021, è previsto che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei soggetti IVA la bozza della dichiarazione IVA sulla base dei dati acquisiti mediante le fatture elettroniche, l'esterometro e i dati dei corrispettivi telematici.
Nella tabella sottostante, sono riportati i codici in vigore dal 1.10.2020 (obbligatori dal 1.1.2021).
Codice | Descrizione
|
Flusso
|
TD01 | Fattura | FE/Esterometro |
TD02 | acconto/anticipo su fattura | FE |
TD03 | acconto/anticipo su parcella | FE |
TD04 | nota di credito | FE/Esterometro |
TD05 | nota di debito | FE/Esterometro |
TD06 | Parcella | FE |
TD07 | fattura semplificata | FES |
TD08 | nota di credito semplificata | FES |
TD09 | nota di debito semplificata | FES |
TD10 | fattura di acquisto intracomunitario beni | Esterometro |
TD11 | fattura di acquisto intracomunitario servizi | Esterometro |
TD12 | documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996) | Esterometro |
TD16 | integrazione fattura reverse charge interno | FE |
TD17 | integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero | FE |
TD18 | integrazione per acquisto di beni intracomunitari | FE |
TD19 | integrazione/autofattura per acquisto di beni da non residenti ex art. 17 c.2 D PR 633/72 | FE |
TD20 | autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93) | FE |
TD21 | autofattura per splafonamento | FE |
TD22 | estrazione beni da Deposito IVA | FE |
TD23 | estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA | FE |
TD24 | fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) | FE |
TD25 | fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) | FE |
TD26 | cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72) | FE |
TD27 | fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa | FE |
Con riferimento ai suddetti codici, si segnalano alcune indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO disponibile sul sito dell’Agenzai delle Entrate.
I codici da TD16 a TD19 possono essere utilizzati per trasmettere allo SDI una fattura di integrazione di una fattura emessa con applicazione del reverse charge.
In particolare, quando il venditore dei beni o prestatore del servizio emette una fattura elettronica (ad esempio TD01, TD02 o TD24) con applicazione del reverse charge (quindi con uno dei nuovi sottocodici natura N6), l’acquirente ha l’obbligo di integrarla con l’aliquota applicabile e la relativa imposta.
L’integrazione (che con la fattura cartacea avveniva semplicemente scrivendo aliquota e imposta sulla stessa):
- potrà continuare ad essere effettuata in maniera “cartacea” (ad esempio con annotazione sulla copia cartacea della fattura elettronica);
- oppure può avvenire, in via facoltativa, mediante emissione di un documento elettronico che:
- sarà trasmesso tramite SDI (possibilmente entro la fine del mese in cui la fattura in reverse charge è stata ricevuta, così da potersi avvalere delle bozze precompilate dei Registri IVA);
- sarà recapitato soltanto a se stesso;
- sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- avrà uno dei codici da TD16 a TD19;
- dovrà recare l’IdSdi attribuito alla fattura di riferimento;
- dovrà recare una numerazione progressiva possibilmente ad hoc;
- dovrà recare, nel campo “data” la data di ricezione della fattura da integrare o dell’effettuazione dell’operazione nel caso di emissione di autofattura per acquisti di servizi da soggetti extra UE o stabiliti a San Marino o a Città del Vaticano.
In particolare, si segnala che il codice TD19 è utilizzato in caso di acquisto da parte di soggetti residenti di beni già presenti in Italia da fornitori non residenti, compresi gli acquisti da fornitori residenti a San Marino o Città del Vaticano (non si ha quindi importazione o acquisto Intra UE ma l’imposta è dovuta con reverse charge dall’acquirente residente ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/1972):
- Se il venditore è residente in UE, l’acquirente deve integrare la fattura estera e può decidere di farlo emettendo un documento integrativo elettronico da trasmettere tramite SDI;
- Se il venditore è residente extra-UE, l’acquirente deve emettere autofattura e può decidere di emetterla in formato elettronico da trasmettere tramite SDI.
Infine, si ricorda che, nelle ipotesi di reverse charge “esterno” ossia con controparti non residenti, la trasmissione del documento integrativo tramite SDI evita di dover comunicare la medesima operazione tramite Esterometro.
I codici natura TD04 e TD08 relativi alle note di credito devono essere utilizzati in caso di variazione in diminuzione con riferimento ad una fattura emessa in precedenza.
I codici natura TD05 e TD09 relativi alle note di debito devono essere utilizzati in caso di variazione in aumento con riferimento ad una fattura emessa in precedenza.
Tuttavia, nel caso di variazione in diminuzione o in aumento di una fattura emessa con applicazione del reverse charge, occorre tenere presente che:
- quando il cliente riceve la fattura con applicazione del reverse charge, è tenuto ad integrarla con la relativa imposta e registrarla nel registro acquisti e nel registro vendite;
- come detto, il cliente ha la facoltà di emettere in formato elettronico la fattura di integrazione utilizzando uno dei codici da TD16 a TD19;
- se il cliente riceve successivamente una nota di credito (o di debito) relativa alla fattura originaria, potrà integrarla con il valore della relativa imposta (ovviamente di segno negativo nel caso di variazione in diminuzione), utilizzando i medesimi codici utilizzati per integrare la fattura originaria (quindi da TD16 a TD19) e non i codici TD04 o TD08 oppure TD05 o TD09.
Devono invece essere utilizzati i codici TD04 o TD08 nel caso di variazione in diminuzione, ovvero i codici TD05 o TD09 nel caso di variazione in aumento di una precedente fattura emessa con i codici TD24. TD25, TD26 o TD27.
I codici TD24 e TD25 devono essere utilizzati nel caso di emissione di fatture differite (in luogo del codice TD01).
In particolare:
- il codice TD24 è utilizzato nell’ipotesi di emissione di fattura differita a seguito di:
- cessione di beni la cui consegna o spedizione risulta da un DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce;
- prestazione di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;
- il codice TD25 è utilizzato nel caso di emissione di fattura differita con triangolazione, ossia con riferimento alle cessioni di beni con consegna diretta dal proprio fornitore al proprio cliente.
Si ricorda che le fatture differite con codice TD24 o TD25 devono essere trasmesse tramite SDI entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono avvenute le consegne dei beni o le prestazioni di servizi o pagato il corrispettivo. Nel campo data deve essere indicata una data ricadente nel mese in cui sono state effettuate le consegne dei beni o le prestazioni di servizi o in cui è stato pagato il corrispettivo (è consigliabile utilizzare la data dell’ultima operazione documentata).
3 NUOVI CODICI “NATURA”
Nel caso di operazioni non soggette ad IVA, sia ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche che dell’esterometro, è necessario inserire il codice “Natura” che indica la ragione di non applicazione dell’imposta.
La novità in tema di codici “Natura” consiste sostanzialmente nell’introduzione di sottocodici allo scopo di meglio dettagliare le singole operazioni, anche e soprattutto ai fini della predisposizione della dichiarazione IVA precompilata.
Nella tabella sottostante sono riportati i nuovi codici “Natura” utilizzabili dall’1.10.2020 (obbligatori dall’1.1.2021).
Codici | Descrizione |
N1 | escluse ex art. 15 del DPR 633/72 |
N2.1
|
non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 |
N2.2 | non soggette - altri casi |
N3.1 | non imponibili - esportazioni |
N3.2 | cessioni intracomunitarie |
N3.3 | non imponibili - cessioni verso San Marino |
N3.4 | non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione |
N3.5 | non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento |
N3.6 | non imponibili - altre operazioni non imponibili |
N4 | esenti |
N5 | regime del margine - IVA non esposta in fattura |
N6.1 | cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 | inversione contabile - cessione di oro e argento puro |
N6.3 | inversione contabile - subappalto nel settore edile |
N6.4 | inversione contabile - cessione di fabbricati inversione contabile |
N6.5 | inversione contabile - cessione di telefoni cellulari |
N6.6 | inversione contabile - cessione di prodotti elettronici |
N6.7 | inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 | inversione contabile - operazioni settore energetico |
N6.9 | inversione contabile - altri casi |
N7 | IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g DPR 633/72 e 74-sexies DPR 633/72) |
Con riferimento al corretto utilizzo di alcuni dei suddetti codici “Natura”, si segnalano alcune indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il codice N2.1 deve essere utilizzato nell’emissione di fatture ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis del DPR 633/1972, ossia per le operazioni non territorialmente rilevanti in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/1972 ma per le quali vige l’obbligo di fatturazione e di indicazione nella dichiarazione annuale IVA (campo VE34).
Si ricorda che tali fatture, dovranno contenere le seguenti annotazioni:
- “inversione contabile” se l’operazione è territorialmente rilevante nell’UE (effettuate verso soggetti residenti in UE). In tal caso NON deve essere utilizzato il codice 9;
- “operazione non soggetta” se la medesima è rilevante ai fini IVA in un Paese Extra UE.
Il codice N2.2 (in luogo del precedente codice N2) deve essere utilizzato in tutti i casi in cui un soggetto IVA non è obbligato ad emettere fattura (ad esempio regime dei “forfettari” o regime “monofase” ex art. 74 DPR 633/1972).
Il codice N3.4 deve essere utilizzato:
- per le operazioni assimilate alle esportazioni, ossia:
- quelle ai sensi dell’art. 8-bis del DPR 633/1972 (es. cessioni di navi destinate ad attività commerciale o pesca);
- servizi internazionali ex art. 9 DPR 633/1972 (es. trasporti di persone in parte in Italia e in parte in uno Stato estero);
- operazioni effettuate verso Città del Vaticano;
- per la trasmissione di alcuni documenti integrativi tramite SDI nel caso di acquisti non imponibili con reverse charge (ad esempio con codice TD17 - integrazione/autofattura per acquisto di servizi esteri riferito a servizi non imponibili o TD18 - integrazione fattura in reverse charge estero riferito ad acquisti intra UE non imponibili ex art. 42 DL 331/1993). Si noti che se le medesime operazioni fossero esenti, andrebbe utilizzato il codice N4.